PARTE I

DENOMINAZIONE – SEDE -OGGETTO - PATRIMONIO

 

Articolo 1. DENOMINAZIONE.

E’ costituita la Fondazione denominata: "Fondazione Materdomini Centro per la tutela del Bambino Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come "Fondazione Materdomini Ctb Onlus".

 

Articolo 2. SEDE.

La Fondazione ha sede a Venezia Marghera, via Cafasso n. 2.

Su iniziativa del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, depositi nell’ambito del territorio della Regione Veneto.

 

Articolo 3. OGGETTO E SCOPO.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’articolo10 comma 1 lett. A d.lgs 460/97, nell'ambito della Regione Veneto,in particolare, la Fondazione opera istituzionalmente, ai sensi del punto 1) del menzionato articolo, comma e lettera, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito della prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori.

La sua attività principalmente consiste nell'attuazione di iniziative di pubblica utilità a carattere psico-socio sanitario e riparativo-riabilitativo, educativo e formativo.

A tal fine, dispone di:

  • un centro clinico terapeutico integrato, per le diverse professionalità coinvolte, in grado di:
  • offrire ai minori assistiti ed alle loro famiglie un servizio-intervento centrato sull’incremento del benessere personale e familiare dal punto di vista morale, sociale, psicologico, materiale e intellettuale;
  • coordinare gli interventi tra servizi diversi impegnati a favorire il benessere della famiglia in difficoltà;
  • strutture educativo-riabilitative di accoglienza per minori allontanati dalle famiglie di origine a seguito di accertate situazioni di pregiudizio;
  • un centro studi ricerche che svolge attività di
  • ricerca e monitoraggio sulla situazione del disagio, maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale, nonché sulle problematiche relative
  • formazione specializzata ad operatori pubblici e privati per le problematiche inerenti all'attività istituzionale
  • sostegno a studenti e professionisti interessati ad approfondire le tematiche di cui si occupa la fondazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La Fondazione svolge la sua attività con un riferimento ideale ai principi della dottrina cristiana e del Magistero, nel rispetto della responsabilità delle persone.

Per perseguire gli scopi istituzionali, la Fondazione opererà direttamente. La Fondazione potrà inoltre interagire con altri Enti pubblici e privati attivi in alcuni ambiti della salute attraverso convenzioni e sentendo il loro parere per temi specifici ed eventualmente programmando azioni concertate, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e conseguire più agevolmente gli obiettivi di volta in volta prefissati come comuni.

Nell'ambito delle attività direttamente connesse la Fondazione potrà:

  • offrire agli operatori dei servizi territoriali, della scuola, delle realtà pubbliche e private la propria professionalità ed esperienza per la promozione di una diversa cultura dell'infanzia dell'adolescenza e della famiglia, volta ad incrementare la tutela dei minori e la prevenzione di situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale;
  • offrire alla popolazione o a nicchie particolari di essa (insegnanti, genitori, educatori) le coordinate di pensiero e di azione mirate alla diffusione di una cultura di rispetto dei bambini e di promozione della genitorialità.

La sua attività principalmente consiste nella attuazione di iniziative di pubblica utilità a carattere psico-socio sanitario e riparativo-riabilitativo, educativo e formativo.

 

Art. 4. PATRIMONIO E MEZZI

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, la Fondazione, oltre a ricevere contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti pubblici o privati, persone e in ogni caso da tutti i soggetti che intendano farlo, potrà svolgere qualsiasi attività ed operazione diretta a procurare i mezzi finanziari necessari. In caso di esercizio di attività direttamente connessa a quella statutaria dovrà essere tenuta apposita e separata contabilità. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni, dai titoli e dalla dotazione iniziale conferita dai soci fondatori.

Oltre all’utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione del patrimonio, la Fondazione trae mezzi da:

  • rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
  • rette corrisposte da enti pubblici e privati per i servizi erogati;
  • pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
  • ogni altro bene, mobile ed immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità da quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione;
  • ogni altro provento derivante dai servizi resi dalla Fondazione;
  • fondi raccolti attraverso manifestazioni ed iniziative di sensibilizzazione;
  • volontari che prestano la propria opera gratuitamente

 

PARTE II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

 

Articolo 5. ORGANI DELLA FONDAZIONE.

Organi della Fondazione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti.

 

Articolo 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di 5 (cinque) membri 2 (due) dei quali nominati dal Patriarca di Venezia o da un suo Delegato, altri 2 (due) nominati dai Responsabili della Fondazione che svolgono attività al suo interno e che verranno individuati con apposito Regolamento interno emanato dal Consiglio di Amministrazione e 1 (uno) nominato a maggioranza assoluta, dai quattro come sopra nominati. In caso i quattro nominati non riescano ad esprimere il quinto membro lo stesso sarà designato dalla CARITAS Diocesana.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Le loro funzioni sono gratuite. Uno dei membri nominati dal Patriarca di Venezia o da un suo Delegato potrà essere un assistente ecclesiastico.

 

Articolo 7. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, al Consiglio di Amministrazione compete:

  • la nomina, nel proprio ambito, del Presidente e del Vice Presidente;
  • la nomina del Segretario;
  • la nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
  • l’approvazione del Programma annuale e della Relazione morale;
  • l’approvazione dei Regolamenti interni finalizzati al migliore funzionamento della Fondazione;
  • le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Ente.

Limitatamente a materie di carattere tecnico-scientifico, economico-finanziario e amministrativo, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione a singoli Responsabili di area, Procuratori, Direttori e dipendenti o ad altri organi tecnici o scientifici individuati con apposito Regolamento interno approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.Inoltre, il Consiglio potrà far partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, esperti e tecnici sulle diverse tematiche che la Fondazione dovrà affrontare.

 

Articolo 8. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze; coadiuvato dal Segretario, esegue le deliberazioni del Consiglio e predispone, per l’approvazione del Consiglio, il Programma annuale e la Relazione morale; esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alla lite.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in tali casi ne esercita tutte le funzioni ivi comprese quelle delegate.

 

Articolo 9. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2(due) volte all’anno di cui una voltaentro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ciascun anno solare per l’approvazione del conto consuntivo e una voltaentro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo nonché per deliberare gli indirizzi generali per la gestione della Fondazione. Esso inoltre è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno 2 (due) Consiglieri ne facciano per iscritto domanda motivata.

L’ordine del giorno dovrà pervenire ai consiglieri a mezzo posta, e-mail, fax, telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti fatto salvo sulle materie tassativamente elencate all’art. 7 per le quali viene richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto; sono sempre a voto segreto quelle che riguardano persone.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

 

Articolo 10. DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione che informerà il soggetto dal quale è stato nominato (Patriarca, Responsabili della Fondazione) per la nomina del sostituto il quale resterà in carica per il rimanente periodo del triennio.

 

Articolo 11. SEGRETARIO.

Il Segretario, che può essere persona esterna o interna alla Fondazione anchedipendente, viene nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica 3 anni, può essere riconfermato e può essere destituito dall’incarico da parte del Consiglio di Amministrazione per incompetenza o inadempienza.

Il Segretario ha il compito di predisporre quanto è necessario per eseguire le delibere del Consiglio di Amministrazione e le decisioni dei Responsabili di area , sotto la sorveglianza e secondo le direttive impartite dal Presidente o da un suo delegato.

 

Articolo 13. ORGANO DI CONTROLLO.

Nel rispetto della normativa vigente potrà essere nominato alternativamente un Revisore dei conti ovvero un Collegio di Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e di due supplenti, questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione.

I Revisori sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione; durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili .

I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione ed esprimono il loro parere sui bilanci.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti e partecipano di diritto,quale organo di controllo senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 14. LIBRI DELLA FONDAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanzedei Revisori dei Conti.

I Libri della Fondazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Eventuali copie dei verbalisono fatte dalla Fondazione a spese del richiedente.

Questa attività è svolta dal Segretario.

 

PARTE III

BILANCIO

 

Articolo 15. BILANCIO.L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e della Relazione morale dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale del successivo esercizio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea del Consiglio di Amministrazione convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

 

Art. 16. AVANZI DI GESTIONE.

Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

PARTE IV

CLAUSOLE FINALI

 

Articolo 17. SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 18. RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni.